Come previsto in Legge di stabilità il pagamento del canone Rai avverrà tramite addebito nella fattura della fornitura dell’energia elettrica.
Sono molti i dubbi e le perplessità che suscitano le novità prevista da tale legge.
Certo è che per il 2016 l’addebito del canone avverrà nella fattura successiva al primo luglio p.v. e comprenderà le rate da gennaio a luglio
Di seguito proveremo a illustrare chi deve pagare il canone Rai, quali sono le condizioni per non pagarlo e cosa fare per poter evitare legittimamente il pagamento.
CHI DEVE PAGARE IL CANONE RAI
Solo chi possiede una TV, ma anche un qualsiasi altro dispositivo configurato per la ricezione delle trasmissioni televisive (ad esempio anche un monito del PC se ha ingresso antenna), è tenuto al pagamento del canone Rai.
La novità più rilevante è data dal fatto che si considera che se un soggetto resiede in luogo in cui vi è fornitura di energia elettrica, si presume vi sia anche un dispositivo per la ricezione di trasmissioni televisive.
Quindi non basta non avere una Tv di proprietà per essere esenti dal tributo poiché vige tale presunzione.
Tuttavia, è chiaro che al contratto di fornitura energetica non corrisponde necessariamente un dispositivo per la ricezione di trasmissioni televisive. Infatti, può ben darsi che l’utente non abbia una TV, che l’abbia venduta, regalata o che sia stata rubata ecc..
CHI NON PAGA IL CANONE RAI
- Ovviamente non è tenuto al pagamento chi non detiene nessun dispositivo abilitato alla ricezione di trasmissioni televisive
- Il Canone Rai non va pagato per le seconde case o per gli ulteriori dispositivi abilitati alla ricezione di trasmissioni televisive. In altri termini si paga una volta sola anche se si è proprietari di più abitazioni o più Televisioni
- Non sono tenuti a pagare il Canone Rai gli over 75 con reddito inferiore a € 8.000 all’anno.
PER NON PAGARE IL CANONE RAI,
Precisato che non paga il Canone chi non ha intestato a proprio nome il contratto di fornitura di energia elettrica e chi non ha uno dei predetti dispositivi, vediamo cosa fare a seconda dei casi:
- Se la TV viene venduta, regalata, rubata o rottamata, basterà chiedere la disdetta del Canone Rai attraverso un’autocertificazione di cui è disponibile un modello scaricabile in fondo alla pagina, o che trovate nella sezione modulistica.
È opportuno sapere che a norma dell’art. 10, comma VI, R.D.L. n. 246 del 1938 “l’utente con abbonamento semestrale che ceda o venda l’apparecchio entro il 1° semestre dell’anno è dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all’Ufficio del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo l’avvenuta cessione con le generalità del cessionario o acquirente e comprovi che questo ultimo abbia pagato il canone”.
- Se si è parte di un contratto di fornitura energetica, ma non si detiene alcun apparecchio abilitato alla ricezione di trasmissioni televisive è sufficiente presentare un’autocertificazione, che ha validità di un anno.
In fondo alla pagina, o nella sezione modulistica, trovate un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione utile per adempiere quanto appena spiegato
- Se l’intestatario è deceduto ed il dispositivo è detenuto da soggetto che già corrisponde il canone Rai.
Anche per tale circostanza puoi trovare il modulo in fondo alla pagina o nella sezione modulistica.
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